Alle persone che necessitano di autenticare la copia di un documento originale
Chi può presentare
I diretti interessati
E' un'attestazione effettuata da un pubblico ufficiale che accerta che una copia è identica al proprio originale.
E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe, all'ufficio che detiene un atto originale o all'ufficio a cui deve essere consegnata la copia da autenticare.
Deve essere presentato il documento originale e una sua copia.
L'autentica di copia è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Euro 16,00) e dei diritti di segreteria (Euro 0,52), a meno che non sia prevista un'esenzione di legge, che deve essere espressamente dichiarata da chi richiede l'autentica.
Nel caso di autentiche da digitale ad analogico, il pagamento dell'imposta di bollo segue le medesime regole dell'autentica tradizionale.
Nel caso di autentica da analogico a digitale dovranno essere apposte un numero di marche corrispondenti al documento analogico (poiché è impossibile apporre una marca su un file, si potrà apporre l'imposta virtuale oppure si apporranno le marche sul foglio di relata prima della scansione).
Nel caso di autentica da digitale a digitale, il punto non è stato pienamente chiarito dal c. 594 della Legge n. 147/2013: "Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente: «5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».", che sembra più pensata per documenti originati dalla PA ed in qualche modo spediti in forma elettronica che non a coprire tutti i casi di documento informatico.
Tuttavia, in mancanza di una norma specifica e nell’impossibilità materiale di valutare il numero di pagine e righe di alcuni file digitali, come audio, video e immagini di grandi dimensioni, si ritiene che sia l’unico riferimento applicabile in via analogica, per cui si potrà richiedere il bollo virtuale ,oppure stampare una copia cartacea della relata d’autentica ed apporre fisicamente la marca.
In ogni caso per il documento digitale, si dovrà pagare un'unica imposta di bollo da euro 16,00 a prescindere dalle dimensioni o numero di pagine del documento informatico.
Nel caso di copie da far valere presso la Pubblica Amministrazione o aziende fornitrici di servizi pubblici l'autentica può essere sostituita da una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per copie allegando la fotocopia di un documento d'identità valido, non comportando così alcun costo. La validità del documento autenticato è la stessa del documento originale.
L’autentica consiste nell’attestare che una copia è conforme all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000.
- Tipi di copie: possono essere cartacee o digitali, anche in lingua straniera.
- Compiti del funzionario: verificare che la copia sia identica e completa rispetto all’originale e siglare ogni foglio.
- Copia parziale: è ammessa, purché le pagine siano riprodotte integralmente e la limitazione sia indicata nell’attestazione.
- Limiti: non è possibile autenticare una copia senza avere visionato un originale certo. Non è ammessa l’autentica di una copia di copia.
- Alternativa: se non è possibile individuare l’originale, l’interessato può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 19 del D.P.R. 445/2000.